Fondi Interprofessionali

Dal 1978 le imprese che hanno contratti di natura privata versano tramite l’INPS – per i propri dipendenti a tempo determinato ed indeterminato e dirigenti inquadrati come dipendenti – una Indennità di disoccupazione involontaria, totalmente a carico del datore di lavoro.

Dal 2003 i datori di lavoro possono chiedere all’INPS di trasferire lo 0.30% di esso ad un Fondo Interprofessionale.

Il trasferimento dello 0.30% ad un Fondo non comporta nessuna aggravio di costi per l’impresa .

Le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo continuano comunque a versare il contributo all’Inps.

Le imprese che aderiscono ad un Fondo, invece, autorizzano l’Inps a versare lo 0,30% direttamente al Fondo, che lo utilizza per finanziare la loro formazione continua.

Lo 0,30% viene obbligatoriamente versato dai datori di lavoro per:

lavoratori dipendenti del settore privato, soci lavoratori delle cooperative con contratto di lavoro subordinato (Legge n. 142/2001)
dirigenti,quadri,impiegati, operai, operai agricoli (Circolare INPS n° 34/2008)lavoratori di imprese municipalizzate ed ex Aziende di Stato (2009).

Dal 1 gennaio 2013 anche per nuove categorie di lavoratori per cui si versa l’ASPI (Circolare Inps n. 140/2012):

apprendisti, soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge 92, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASPI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58
le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato

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